a inizio anno abbiamo trattato la sicurezza sul posto di lavoro e sulle normative antinfortunistiche e protezioni individuali (DPI) :
Per Dispositivi di Protezione Individuale, DPI, si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi che ne minaccino la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
La legge di riferimento il D.Lgs. 81/2008 che ne prevede l'utilizzo solo quando siano già state adottate misure tecniche preventive e/o organizzative di protezione collettiva. In altri termini, il DPI va utilizzato solo quando non è possibile eliminare il rischio.
I DPI sono divisi in tre categorie, in funzione del tipo di rischio:
- I categoria: rischio lieve. Sufficiente una dichiarazione di conformità del produttore
- II categoria: rischio significativo relativo, ad esempio, ad occhi, mani, braccia, viso. Necessario che il prototipo sia certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato
- III categoria: rischio elevato e comprende tutti i DPI per le vie respiratorie e protezione dagli agenti chimici aggressivi. Necessario che il prototipo sia certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato e che sia attivo il controllo della produzione.
- Protezione della testa (caschi, ecc.)
- Protezione degli occhi (occhiali, ecc.)
- Protezione delle orecchie (cuffie, ecc)
- Protezione delle vie respiratorie (mascherine, ecc)
- Protezione delle mani (guanti)
- Protezione dei piedi (calzature antinfortunistiche)
- Abbigliamento professionale
- Alta Visibilità
- Indumenti monouso
- Sistemi di sicurezza anticaduta (imbraghi, ecc.)
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